Le riduzioni tariffare per utenze domestiche sono disciplinate dagli articoli 22, 23 e 24 del vigente Regolamento e riguardano principalmente:
- locali tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia e dichiarando
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%;
- fabbricati rurali, limitatamente alla parte abitativa detenuta da agricoltori: riduzione del 15%;
- compostaggio domestico: riduzione del 10%.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data di presentazione della domanda.
Sono previste anche le seguenti agevolazioni con una riduzione del tributo del 50%:
- I locali di residenza che sono condotti da soggetti ultrasettantenni aventi ISEE del
nucleo famigliare inferiore o uguale a 8.200,00 euro;
- I locali di residenza che sono condotti da nuclei familiari con un componente disabile
al 100% e avente ISEE del nucleo famigliare inferiore o uguale a 8.200 euro.