Le riduzioni tariffarie per utenze domestiche sono disciplinate dagli articoli 22, 23 e 24 del vigente Regolamento e riguardano principalmente:
Sono previste anche le seguenti agevolazioni (art.24) con una riduzione del tributo del 50%:
Le riduzioni tariffarie per utenze non domestiche sono disciplinate dall’art. 22 bis del vigente Regolamento qui di seguito riportato:
“In considerazione della minor suscettibilità alla produzione di rifiuti per le utenze non domestiche che svolgono attività economiche appartenenti alla categoria “Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi”, è possibile concedere una riduzione nella misura del 50% della tariffa, qualora dimostrino di occupare una superficie superiore a 1.000 mq tassabile, ad uso interamente ed esclusivamente ad autorimessa o assimilabile.”
Tutte le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data di presentazione della domanda.