Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie

Le riduzioni tariffarie per utenze domestiche sono disciplinate dagli articoli 22, 23 e 24 del vigente Regolamento e riguardano principalmente:

  • locali tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia e dichiarando
    espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%;
  • fabbricati rurali, limitatamente alla parte abitativa detenuta da agricoltori: riduzione del 15%;
  • compostaggio domestico: riduzione del 10%.

Sono previste anche le seguenti agevolazioni (art.24) con una riduzione del tributo del 50%:

  • I locali di residenza che sono condotti da soggetti ultrasettantenni aventi ISEE del nucleo famigliare inferiore o uguale a 8.200,00 euro;
  • I locali di residenza che sono condotti da nuclei familiari con un componente disabile al 100% e avente ISEE del nucleo famigliare inferiore o uguale a 8.200 euro.

Le riduzioni tariffarie per utenze non domestiche sono disciplinate dall’art. 22 bis del vigente Regolamento qui di seguito riportato:

“In considerazione della minor suscettibilità alla produzione di rifiuti per le utenze non domestiche che svolgono attività economiche appartenenti alla categoria “Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi”, è possibile concedere una riduzione nella misura del 50% della tariffa, qualora dimostrino di occupare una superficie superiore a 1.000 mq tassabile, ad uso interamente ed esclusivamente ad autorimessa o assimilabile.”

Tutte le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data di presentazione della domanda.