Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie

Le riduzioni tariffare per utenze domestiche sono disciplinate dagli articoli 22, 23 e 24 del vigente Regolamento e riguardano principalmente:

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia e dichiarando
    espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%;
  • fabbricati rurali, limitatamente alla parte abitativa detenuta da agricoltori: riduzione del 15%;
  • compostaggio domestico: riduzione del 10%.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla di presentazione della domanda.